Domande frequenti sull'adesione alla Fondazione, gli incentivi ed i benefici.
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia Elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Per entrare a far parte della CER è necessario compilare il Modulo di Adesione (reperibile a questo link). Una volta forniti tutti i dati necessari, la richiesta verrà valutata e si riceverà una lettera di conferma dell’adesione.
L’adesione alla CER può essere come Prosumer o come Consumer. Il Prosumer ha un impianto fotovoltaico con cui produce energia. La quota di energia prodotta e non consumata viene condivisa con i membri della CER. Il Consumer non ha impianti installati, ma semplicemente consuma l’energia condivisa all’interno della CER.
Per entrare a far parte della CER è necessario compilare il Modulo di Adesione (reperibile a questo link). Una volta forniti tutti i dati necessari, la richiesta verrà valutata e si riceverà una lettera di conferma dell’adesione.
Tutte le info necessarie per la richiesta dei moduli sono riportate nella tabella seguente:
MODELLO UNICO GSE
QUANDO VA RICHIESTO:
Per impianti di nuova costruzione < 200 kW
A CHI VA INVIATO:
Al gestore della rete, che fornisce le indicazioni operative specifiche.
PREVENTIVO DI CONNESSIONE
QUANDO VA RICHIESTO:
Per impianti di nuova realizzazione > 200 kW oppure per potenziamento di impianto esistente
A CHI VA INVIATO:
Direttamente al gestore della rete elettrica competente nella tua zona, come E-Distribuzione o altri operatori locali
Per definizioni del GSE, si intende:
- Impianti di nuova costruzione fa riferimento a tutti gli impianti realizzati in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso
- Potenziamento di impianto esistente fa riferimento a un intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto.
Il caricamento sul portale GSE è a carico dell’interessato. Si può accedere attraverso l’area clienti del GSE a questo link, seguendo i passi presenti nella guida per il Portale SPC reperibile qui. Per la compilazione sono necessari anche dei dati relativi alla CER, reperibili sul sito web.
Nel caso l’impianto sia stato attivato prima di dicembre 2021, gli impianti esistenti possono entrare a condizione che la loro potenza non superi per più del 30% la potenza complessiva della CER. Nel caso in cui l’impianto sia entrato in esercizio tra dicembre 2021 e il 25 novembre 2024 (data di costituzione della Fondazione), invece, non sarà possibile partecipare alla CER. In ogni caso, l’adesione alla Comunità Energetica è incompatibile con la presenza di altri incentivi attivi sulla propria utenza, come ad esempio lo Scambio Sul Posto. In caso siano attivi degli altri incentivi associati alla propria utenza, sarà necessario passare al Ritiro Dedicato (RID) per finalizzare l’adesione alla CER. Per gli impianti già attivi non verrà corrisposto l’incentivo sull’energia autoconsumata, ma verrà corrisposto solo un contributo di valorizzazione corrispondente a circa 10 €/MWh.
Per gli impianti di produzione che sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, nel caso in cui l’impianto venga messo a disposizione di una CER.
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento, non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.;
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
No, il tuo contratto dell’energia elettrica rimarrà con il fornitore attuale, a cui si continuerà a pagare le bollette. Tuttavia, a fine anno la Fondazione distribuirà parte dei ricavi con tutti gli aderenti in base a quanto scritto sul Regolamento della Fondazione Monti Berici.
Il GSE calcola, sulla base dell’energia prodotta e consumata all’interno della CER, e sulla base di questa corrisponde una certa somma alla CER. La quota di incentivo per ogni MWh prodotto e consumato all’interno della CER si compone di due parti: una parte fissa e una variabile. La parte fissa è definita sulla base della dimensione dell’impianto, mentre la parte variabile cambia a seconda del prezzo dell’energia al mercato:
POTENZA IMPIANTO: < 200 KW
QUOTA FISSA: 80 €/MWh
QUOTA VARIABILE: 0 ÷ 40 €/MWh
POTENZA IMPIANTO: 200 KW < POTENZA < 600 KW
QUOTA FISSA: 70 €/MWh
QUOTA VARIABILE: 0 ÷ 40 €/MWh
POTENZA IMPIANTO: > 600 KW
QUOTA FISSA: 60 €/MWh
QUOTA VARIABILE: 0 ÷ 40 €/MWh
Oltre a questo, in tutto il territorio del Veneto è presente un ulteriore incentivo di +10 €/MWh da aggiungere al totale. Come riportato in tabella, la quota variabile rientra in un intervallo che va da 0 a 40 €/MWh (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare
al massimo a 40 €/MWh).
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).
L’energia che non viene consumata viene venduta al proprio fornitore di energia, attraverso varie modalità, come il Ritiro Dedicato. Il proprietario dell’impianto verrà pagato direttamente dal proprio fornitore, e tali somme non verranno divise con la CER.
La suddivisione di tali somme è definita all’art. 10 del Regolamento della Fondazione Monti Berici. Le somme derivanti dall’autoconsumo di energia vengono divise dalla Fondazione. Una quota del 20% è trattenuta dalla Fondazione per coprire i costi di gestione. La restante parte è distribuita tra gli aderenti (che possono essere Fondatori, Soci Ordinari o Semplici Partecipanti), in base al loro ruolo di Prosumer o Consumer, e a seconda che gli impianti abbiano o meno beneficiato di un incentivo in conto capitale. La ripartizione avviene in percentuali diverse per le varie tipologie di benefici economici (come la valorizzazione dell'energia autoconsumata, la tariffa incentivante, ecc.) ed è proporzionale all'energia immessa in rete dai produttori e consumata dai consumatori.
Nel caso di condomini, è possibile entrare singolarmente in qualità di Consumer, senza che tutti i condomini si mettano d’accordo. Nel caso in cui sul condominio sia presente un impianto fotovoltaico, per entrare come Prosumer sarà necessario indicare la percentuale dell’impianto di cui si ha la titolarità rispetto al totale dell’impianto per il calcolo dell’energia prodotta.
No, il limite per il caricamento di incentivo in conto capitale del 40% è stato prorogato fino al 30 novembre 2025.
Sì. In quanto nuovo edificio, una parte di energia deve essere necessariamente prodotta tramite l’installazione di pannelli solari. L’incentivo in conto capitale del 40% verrà calcolato solo sulla quantità di produzione fotovoltaica che eccede questa quota d’obbligo. Per maggiori info, si rimanda all’art. 26 del D.Lgs. 199/2021.
Se l’impianto è già stato realizzato, non sarà possibile accedere al contributo 40%, poiché le spese devono essere sostenute dopo la conferma del contributo da parte del GSE e conseguente avvio dei lavori (per maggiori dettagli, si faccia riferimento alle Regole Tecniche GSE, alla sez. 2.2 “Accesso al contributo in conto capitale”). Tuttavia, è possibile entrare in Comunità Energetica Rinnovabile se l’impianto non è stato ancora allacciato alla rete.
Nel caso di realizzazione di un nuovo impianto che non superi i 200 kW di potenza installata, sarà sufficiente presentare la richiesta tramite Modello Unico Semplificato del GSE. Nel caso in cui l’impianto sia superiore a 200 kW o se si tratta di un potenziamento dell’impianto esistente, sarà necessario procedere con la richiesta di Preventivo di Connessione.